L’imputabilità essendo un’elemento soggettivo del delitto si definisce come qualità dell’atto umano, per la quale chi lo compie può venirne dichiarato autore libero e responsabile delle proprie azioni. L’imputabilità giuridica presume l’esistenza di quella umana ed anche morale. Le fonti d’imputabilità sono il dolo e la colpa. È tenuto alla stabilità da una legge о da un precetto, chi deliberamente violò la legge о il precetto. Questo vuol dire, che pur essendo due le fonti dell’imputabilità la legge vigente richiede l’imputabilità per dolo per incorrere nella pena, e non ritiene sufficiente l’imputabilità per colpa, a meno che questa non sia prevista dalla legge. È importante sottolineare che nel diritto penale della Chiesa, posta la violazione esterna, l’imputabilità si presume, salvo che non risulti altrimenti.
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