L’Articolo offre un commento esegetico riguardo ai disposti dell’art. 2 delle Norme della Congregazione per la Dottrina della fede De gravioribus delictis del 2001. L’Autore tratta diversi problemi particolari. Alcuni, in occasione dell’attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima (art. 2 § 1, 2°): la sistemazione sbagliata (i due diversi tipi dei delitti – l’attentatio e la simulatio – nella stessa prescrizione); l’azione delle donne (il problema nel C.I.C. con la descrizione del delitto con i molti disposti); i „concelebranti” dell’attentato come i coautori (il concorso accidentale: il can. 1329 § 2 C.I.C. non può essere il titolo della loro responsabilità penale); „l’identificazione del momento della commissione del reato” (secondo l’Autore: qualsiasi azione liturgica della Santa Messa e non solo dopo la consacrazione; eppure questo è una richiesta de lege ferenda). Il reato della simulazione del sacrificio eucaristico può essere commesso soltanto da un sacerdote; finora questo peccato non era punibile. De lege ferenda bisogna avanzare la richiesta di cambiamento del can. 1044 § 1, 3° C.I.C.; esso deve riguardare anche il delitto di simulazione. I problemi scelti della concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale (art. 2 § 1, 3°): la formulazione errata del disposto (la soggettivazione dell’elemento nec agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem, che è stato relattivizzato dal ministro acattolico!); una proposta della correzione de lege ferenda: una cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non habent aut quorum communitates ecclesiales non agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem. Comunque le Norme del 2001 appaiono come un „Rinascimento” del diritto penale nella Chiesa.
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