Urząd wikariusza biskupiego

Marian Stasiak
Prawo Kanoniczne
Dział: Rozprawy i Artykuły
https://doi.org/10.21697/pk.1978.21.1-2.07

Abstrakt

Il Concilio Vaticano II nel decreto „Christus Dominus” al n. 27 istituisce giuridicamente Fufficio del vicario vescovile con queste parole: „Nella curia diocesana il vescovo puô costituire uno o piu vicarii vescovili che in forza del decreto in una determinata parte délia diocesi o in un determinato settore di affari o nei riquardi dei fedeli di un determinato rito, godano dello stesso potere che il diritto comune attribuisce al vicario generale”. Per attuazione di questo punto particolare del decreto conciliare vennero formulate precise norme promulgate ad experimentum col motu proprio Ecclesiae Sanctae. Normae destinatae in sequito a trovare posto nel nuovo codice di diritto canonico.
La disposizione del Concilio introduce nelFelenco degli uffici ecclesiastici una nouva figura giuridica affiancata aile persone che nella curia diocesana offrono al vescovo la collaborazione nel governo di tutta la diocesi. La figura del vicario vescovile secondo la mente del legislatore
costituisce un ufficio stabile al quale dal diritto medesimo vienne annesisa la potestà di giurisdizione ardimaria. Questa potesta e da ritenersi ordinaria viicaria perché viene eseroitaita nel nome de! vescovo diocesano. Tra il vicario generale e quello vescovile non vé alcuna subordinazione anche se sotto diverso aspetto sono perô dei punti di convergenza, della loro potestà. I vescovi residenziali e quelli che sono equiparaiti possono eleggersd il vicario vescovile. I vicari vescovili che non siano insigniti del carattere episcopale cessano dal loro ufficio col cessare della potestà del vescovo diocesano. L’ufficio del vicario vescovile lasciato alla libera discrezione del vescovo è istituito perché egli possa esercitare il governo pastorale délia diocesi con ammoderata decentrazione e maggiore funzionalità del potere.

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Zasady cytowania

Stasiak, M. (1978). Urząd wikariusza biskupiego. Prawo Kanoniczne, 21(1-2), 99–111. https://doi.org/10.21697/pk.1978.21.1-2.07

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