Pubblicato il: 2025-12-17

Verso un diritto penale dei religiosi? (II/3). La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021

Parte II. Considerazioni speciali (3): il consiglio evangelico di povertà come oggetto della protezione penale

Piotr Skonieczny
Prawo Kanoniczne
Sezione: Articoli
DOI https://doi.org/10.21697/pk.2025.68.4.06

Abstract

L’Autore analizza la disciplina della vita religiosa dal punto di vista del diritto penale alla luce della recente riforma del Libro VI CIC/21 di papa Francesco del 2021. L’Autore si chiede se, dopo la riforma del Libro VI del 2021, sia possibile parlare di diritto penale dei religiosi. Il quarto articolo è dedicato a questioni specifiche, in particolare alla tutela penale del consiglio evangelico della povertà. Secondo l’Autore, la riforma del Libro VI CIC/21, in particolare la regolamentazione dei delitti in re oeconomica, detti dall’Autore “delitti contra VII Decalogi praeceptum” (I.1., III.1.1.), ha indirettamente rafforzato la tutela penale del voto di povertà nella vita consacrata, con la contestuale tutela di questo consiglio evangelico in via disciplinare (I.2., I.3., “Conclusioni parziali III”). L’Autore analizza l’ambito soggettivo di applicazione della nuova pena espiatoria dell’ammenda di cui al can. 1336, § 2, n. 2° CIC/21 (II.). Secondo l’Autore, la pena pecuniaria non è possibile nel caso di religiosi che rinunciano radicalmente ai loro beni (II.1.). Al contrario, questi religiosi dovrebbero essere privati del loro cosiddetto peculium con mezzi disciplinari e non penali (II.2.). Analizzando l’elemento di antigiuridicità dei nuovi delitti contra VII nel contesto della vita consacrata, l’Autore afferma che il “subtrahere” nel can. 1376, § 1, n. 1° CIC/21 include anche l’appropriazione indebita dei beni ecclesiastici, compresi quelli religiosi (III.1.2.). D’altra parte, il nuovo canone 1393, § 2 CIC/21 prevede una clausola di riserva per cui si applica solo quando altri delitti in re oeconomica non possono essere applicati ai casi contra VII (III.1.3.). Per quanto riguarda la colpevolezza, non sarà possibile invocare l’ignoranza da parte della persona consacrata delle norme sulla gestione dei beni ecclesiastici (III.2.). Infine, per quanto riguarda l’elemento legale, l’Autore critica le pene previste nel can. 1376 CIC/21, che ritiene inefficaci nei confronti delle persone consacrate (III.3.). In conclusione, secondo l’Autore, le riforme introdotte da Papa Francesco, in particolare nel Libro VI CIC/21, non hanno modificato il modello di tutela del voto di povertà nella vita consacrata già presente nel Codice di San Giovanni Paolo II del 1983. Secondo il principio generale del doppio binario, si tratta ancora giustamente di una responsabilità innanzitutto disciplinare, seguita da quella penale. D’altra parte, a causa della diversità del contenuto del voto di povertà nei vari Istituti, non è possibile creare un diritto penale uniforme per i religiosi che tuteli il consiglio evangelico commentato (“Conclusioni parziali III”).

Parole chiave:

vita consacrata, Libro VI CIC/21, povertà, can. 1336, § 2, n. 2° CIC/21, can. 1376, § 1, n. 1° CIC/21, can. 1393, § 2 CIC/21

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Regole di citazione

Skonieczny, P. (2025). Verso un diritto penale dei religiosi? (II/3). La vita consacrata alla luce della riforma del Libro VI CIC di papa Francesco del 2021: Parte II. Considerazioni speciali (3): il consiglio evangelico di povertà come oggetto della protezione penale. Prawo Kanoniczne, 68(4), 159–177. https://doi.org/10.21697/pk.2025.68.4.06

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